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Novità sulle terre e rocce da scavo
da geo on mar.01, 2009, under News
E’ stata pubblicata la legge 28 gennaio 2009 n. 2 di conversione del decreto legge 185/2008, recante “misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale“ (G.U. n. 22 del 28-1-2009 – Suppl. Ordinario n. 14).
Fra le novita` introdotte durante l`iter di conversione, si segnala il recepimento della Direttiva Europea 2008/98/CE sui rifiuti, relativamente alla parte in cui e` previsto che il suolo non contaminato e l`altro materiale allo stato naturale scavato nel corso dell`attivita` di costruzione possa essere riutilizzato nello stesso sito in cui e` stato scavato.
Si tratta di una misura fortemente voluta dall`Ance, in quanto semplifica notevolmente le previsioni dell`art. 186 del D.Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 4/08 per la gestione delle terre e rocce da scavo come non rifiuto.
L`integrazione apportata all`art. 20 del decreto legge 185/2008 recepisce la Direttiva Europea 2008/98/CE (considerando 11 e art. 2 comma 1 lett. c) Direttiva 2008/98/CE) ed inserisce all`art. 185 del D.lgs. 152/06 tra i materiali esclusi dall`applicazione della disciplina sui rifiuti, le terre e rocce da scavo non contaminate utilizzate nel sito di produzione.
Le terre e le rocce da scavo, in questo caso, non sono rifiuti e conseguentemente non sara` piu` necessario prevedere la redazione di un espresso progetto, rispettare il termine di deposito di un anno per l`utilizzo, ecc.
Si ricorda che per quanto riguarda invece l`utilizzo come non rifiuto delle terre e rocce da scavo al di fuori del cantiere di produzione continuano ad applicarsi le regole generali previste dall`art. 186 del D.Lgs. 152/2006.
Fonte Ance n.167
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DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008 , n.185
Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
Art. 20. Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo
10-sexies. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 185, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell’attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato»;
b) all’articolo 186, comma 1, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 185,».